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Ordinanza — n. 8842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded legal and motivation violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic complaints regarding sentencing severity, the gravity of the charges, and the lack of specific mitigation under Article 5 of Law No. 895/1967. The court rejected these arguments as unfounded because the lower court had already addressed the appellant's criminal history, the plurality of offenses, and the specific technical details of the crime in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 5 legge 895/1967: An appeal based on generic allegations regarding sentencing or omitted expert reports is inadmissible when the lower court has explicitly considered the defendant's criminal record, the plurality and danger of the acts, and the specific circumstances of the offense in its motivation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic legal complaints sentencing mitigation criminal record relevance procedural costs fine bene sequestrato abuso di materiali difesa e questioni militari

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio nonché elementi fattuali valutabili ai sensi dell'art. 133 cod.
Art. 5 della legge 20 ottobre 1967 n. 895
La censura sull'attenuate di cui all'art. 5 della legge 20 ottobre 1967 n. 895 è aspecifica perché non tiene in conto che la Corte distrettuale ha esplicitamente escluso la tenuità del fatto in ragione della pluralità e pericolosità delle condotte.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio nonché elementi fattuali valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUCCI BRUNO ALFREDO nato il 31/01/1968 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, che sviluppa più censure per violazione di legge e vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. La censura sul trattamento sanzionatorio e le circostanze generiche è manifestamente infondata. Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio nonché elementi fattuali valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena: l'elevata capacità a delinquere dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici, la pluralità del condotte illecite accertate, il grado elevato del pericolo, la consumazione dei reati durante l'applicazione di una misura cautelare. 1.2.

Le censure sulla micidialità del materiale indicato nei capi di imputazione e sull'omesso espletamento della perizia sono geneldche e comunque anche esse manifestamente infondate Il ricorrente non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che ha considerato decisive ed esaustive le puntuali precisazioni fornite dagli artificieri nemmeno contestate in questa sede 1.3. La censura sull'attenuate di cui all'art. 5 della legge 20 ottobre 1967 n. 895 è aspecifica perché non tiene in conto che la Corte distrettuale ha esplicitamente escluso la tenuità del fatto in ragione della pluralità e pericolosità delle condotte.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6