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Ordinanza — n. 8841/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic argument fails to explain why military phone checks were invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to provide specific reasons regarding the military's phone inspection. The appellant argued the phone check could not justify the decision, but the court found this claim too vague. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically identify legal violations; generic arguments that merely state a conclusion without explaining the reasoning fail the admissibility test.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument military phone check violation of law court costs Cassa delle ammende procedural defect prova informatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVECCHIA NICOLA nato a BARLETTA il 05/08/1973 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, per violazione di legge e vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità perché generico non chiarendo le ragioni per cui l'accertamento sul funzionamento del telefono cellulare da parte dei militari non potesse essere posto a fondamento della decisione.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.