Italian court dismisses appeal on recidivism grounds as facts are manifestly unfounded and reasoning is sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground regarding recidivism was manifestly unfounded. The lower court had correctly deduced social danger from the homogeneity, gravity, and recent repetition of prior crimes without logical or legal flaws. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal's sole ground is manifestly unfounded and the lower court's reasoning is sound, the appeal must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACENTINO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/03/1989 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato. La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico- giuridici, non si è limitata a indicare i precedenti penali ma, in sintonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto dalla loro omogeneità, gravità, epoca recente di consumazione, ripetizione a breve distanza una peculiare pericolosità sociale correlata al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed in quest'otrca ha apprezzato la pregressa condotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto di tale considerata tale da influire, in concreto, quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"., (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01);
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2