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Ordinanza — n. 8837/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for attempting to re-evaluate facts on intent in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised attempted to re-evaluate the factual findings regarding the defendant's intent. The lower court had determined that the defendant's actions constituted direct intent to kill, based on his driving behavior before the explosion. The Court ruled that such a re-examination of the factual matrix is not permitted in a review of legality proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In a review of legality proceeding, the Court cannot re-evaluate the factual findings or the reasoning of the lower court regarding the determination of intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
review of legality direct intent factual findings criminal appeal inadmissible appeal delitto di fuga manovra di sorpasso incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARISE AYAT nato il 30/06/1994 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, per violazione di legge e vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che ha considerato decisivo, ai fini del dolo omicidiario/diretto e non eventuale, la circostanza che l'imputato alla guida di un furgone di notevoli dimensioni, a prescindere dal momento in cui si era determinato a guadagnare la fuga per evitare il posto di blocco, aveva / già prima dell'esplosione del colpo da parte del maresciallo Desiderio che aveva raggiunto una delle ruote del veicolo, imboccato a velocità elevata la strada stretta in cui si trovava la pattuglia, occupando gran parte della cieggiata sicché l'investimento degli operanti/provocando indifferentemente la loro morte o lesioni personali/costituiva il solo modo di raggiungere il risultato avuto di mira. Il ricorrente finisce per oppoRe, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa da sovrapporre a quella dei giudici del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre