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Ordinanza — n. 8836/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for violating law and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence based on the length of their clandestine stay, but the court found this argument failed to meet the standard of proof required in a review of legality. Consequently, the court upheld the original judgment which already applied the minimum statutory penalty and recognized general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence based on alternative interpretations of facts or insufficient motivation is inadmissible in a judgment of legality, as the court must strictly verify the legal correctness of the decision already rendered.

Parole chiave

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inadmissibility appeal judgment of legality criminal sentencing mitigating circumstances clandestine stay court costs fine violation of law assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAYMOUNE REDOUANE nato il 08/03/1979 avverso la sentenza del 03/05/2022 del GIUDICE DI PACE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, ha valorizzato una circostanza pacificamente accertata (la lunghezza del periodo di clandestinità protrattosi dall'agosto 2011 al febbraio 2019) ed oggettivamente indicativa dell'offensività non contenuta della condotta illecita, di cui il ricorrente propone, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. 1.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico, trascura che la pena è stata determinata nel minimo edittale ed ulteriormente diminuita attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembr