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Ordinanza — n. 8835/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8835/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the criticisms raised against the lower court's reasoning. The appellant argued that the appellate court failed to justify the penalty increase for recidivism without addressing its own arguments. The court rejected this claim because the appellant did not specifically confront the detailed reasoning provided by the Court of Appeal on these points.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the reasoning of the lower court on the merits of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of reasoning recidivism sentencing failure to confront arguments procedural inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIACOMO nato a BARI il 18/05/1979 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, con cui si deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure che prospettano, senza altre specit zione, l'inaccettabilità dell'iter logico giuridico e lamentano l'assenza di giustificazione sulla misura della pena e l'aumento per la recidiva senza confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.