Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit review in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of subjective intent and sentencing, but the court rejected these as generic merit arguments inappropriate for cassation. The decision upheld that cassation reviews only legal errors, not factual re-appreciation or alternative interpretations of established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of sentencing discretion, limiting review strictly to legal errors and logical flaws in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI CARLO nato a RAVENNA il 12/07/1976 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di a mm issi bilità. 1.1. Il primo, per vizio di motivazione, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, senza incorrere in congetture o altri vizi logici, ha desunto l'elemento soggettivo e, correlativamente, escluso l'errore di fatto valorizzando circostanze pacificamente accertate (la richiesta di consigli ad un amico poliziotto per occultare il possesso di armi ulteriori rispetto a quelle già denunziate in collezione dopo la morte del padre) di cui il ricorrente propone, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. 1.2.
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico non è consentito perché sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del merito che nel dare conto dell'esercizio del potere di commisurazione della pena, ha rilevato come l'adeguatezza della dosimetria sia stata garantiva dalla benevola concessione delle circostanze attenuanti generiche e dalla determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione in misura non distante dal minimo edittale.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dice