Italian court dismisses prisoner's appeal regarding TV placement in cell as discretionary administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the prisoner's appeal inadmissible de plano without a full trial. The petitioner challenged an order placing a television in his cell, arguing it infringed on his rights. The court ruled that such placement concerns only the exercise of rights and falls within the discretionary authority of the prison administration regarding internal discipline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against administrative orders regarding the placement of televisions in prison cells are inadmissible as they do not affect subjective rights but merely regulate the exercise of them under the discretion of the prison administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.
1. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti - collocazione del televisore all'interno della cella - che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia Rv. 282010 - 01).
2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.