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Ordinanza — n. 8831/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding food service conditions as non-justiciable administrative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano against an order issued by a prison surveillance judge. The petitioner argued that the absence of a thermal cart in food distribution violated his rights, but the court found the issue concerned only the exercise of disciplinary discretion rather than subjective rights. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against orders of prison surveillance judges regarding internal disciplinary measures are inadmissible de plano if they do not affect subjective rights of the detainee.

Parole chiave

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prisoner appeal inadmissibility prison disciplinary discretion food service conditions de plano rejection Italian criminal procedure alimenti – igiene mangimi – prodotti e igiene reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia Rv. 282010 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOoRe udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.

1. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti - assenza di carrello termico nella somministrazione di cibo - che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto (la presenza nel cibo di tossine è prova di base scientifica e non supportata da alcun sostegno), ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia Rv. 282010 - 01).

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.