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Ordinanza — n. 8830/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison placement order as it lacks impact on subjective rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the prison placement order did not affect the detainee's subjective rights. The appellant argued against the specific location within the penitentiary structure, while the court held that such arrangements fall under the administrative discretion of the prison administration regarding internal order and discipline. Consequently, the appeal was rejected without a full examination of the merits, and the appellant was ordered to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against administrative orders concerning the internal placement of detainees within a penitentiary structure are inadmissible de plano because they do not impinge upon subjective rights but merely regulate the exercise of rights subject to administrative discretion.

Parole chiave

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prison placement order inadmissible appeal subjective rights administrative discretion penitentiary administration amministrazione penitenziaria diritti del detenuto consegna di carcerati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia Rv. 282010 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdataasaiista-alle_par-t-i; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.

1. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti - la collocazione del recluso all'interno della struttura penitenziaria - che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia Rv. 282010 - 01).

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.