Italian court dismisses appeal against prison placement order as it lacks impact on subjective rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the prison placement order did not affect the detainee's subjective rights. The appellant argued against the specific location within the penitentiary structure, while the court held that such arrangements fall under the administrative discretion of the prison administration regarding internal order and discipline. Consequently, the appeal was rejected without a full examination of the merits, and the appellant was ordered to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against administrative orders concerning the internal placement of detainees within a penitentiary structure are inadmissible de plano because they do not impinge upon subjective rights but merely regulate the exercise of rights subject to administrative discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdataasaiista-alle_par-t-i; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.
1. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti - la collocazione del recluso all'interno della struttura penitenziaria - che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia Rv. 282010 - 01).
2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.