Italian court dismisses appeal against prison transfer order as it lacks impact on subjective rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because the prisoner's request regarding the transfer of translation facilities did not affect his subjective rights. The detainee argued that the move from Nova to Milan Opera prison impacted his rights, but the court found the decision merely concerned administrative discretion regarding internal order and discipline. Consequently, the appeal was rejected without a full examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Appeals against prison supervision orders regarding internal facility transfers are inadmissible de plano if they do not impact subjective rights, as such measures fall within the discretionary authority of the prison administration to ensure internal order and discipline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato-avALLso-alle-papt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.
1. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti - le modalità di traduzione dal carcere di Nova a quello di Milano Opera - che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia Rv. 282010 - 01).
2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.