Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding sentence finality. The court ruled the execution judge correctly applied finality rules. The appeal was rejected because the legal argument lacked foundation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an execution judge's order regarding the finality of a preliminary investigation court sentence from Taranto. The court held the argument was manifestly unfounded because the sentence was legally final as it was not appealed within the statutory thirty-day period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 cod. proc. pen.; Artt. 585, 544 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the claim regarding the non-executability of a final judgment is manifestly unfounded due to a clear error in applying the statutory time limits for finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOREA OMAR SIMONE nato a MASSAFRA il 05/12/1986 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge, è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. di dichiarare non esecutiva la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribubale di Taranto, in data 20 dicembre 2021, ha correttamente osservato che tale decisione è stata dichiarata legittimamente irrevocabile perché non impugnata oltre il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1 lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza redatta e depositata entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia a nulla rilevando che il termine di deposito previsto dalla norma sia stato esplicitamente indicato anche nel dispositivo.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.