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Ordinanza — n. 8826/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to inadmissible procedural grounds and lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a parole denial based on discretionary judicial reasoning regarding social danger, which the court found lacked specific legal grounds. The court ruled that the lower tribunal properly exercised its discretion without requiring the appellant to prove concrete errors in the justification.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against parole decisions are inadmissible if they merely request alternative readings of evidence without citing specific legal violations or substantive errors in the discretionary assessment of social danger.

Parole chiave

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parole appeal inadmissibility discretionary judicial power social danger assessment Cassation procedural rules penitentiary benefits denial prognosi di pericolosità prova del rischio persecuzione pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARESE CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 29/01/1975 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

I Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge, propone, nella sostanza, censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta. L'ordinanza impugnata, a prescindere dalla misura della pena in esecuzione, ha rigettato l'istanza di benefici penitenziari ritenendo assorbente il profilo dell'inadeguatezza di qualunque misura alternativa alla detenzione a fronteggiare l'elevato grado di pericolosità sociale del condomato desunto non solo dai suoi numerosi precedenti penali ma anche dai carichi pendenti e dall'applicazione di misure coercitive, alcune ancora in corso di esecuzione per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna.

Su tale specifico aspetto il ricorrente nulla di concreto oppone.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre