Cassation court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence due to prior crime committed before sentence became final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked the suspended sentence. The appellant argued the revocation was improper, but the court found the new crime occurred before the original sentence became final, satisfying the statutory requirement for revocation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, comma 1, n. 2; Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.: The revocation of a suspended sentence due to a new crime requires the new offense to be committed prior to the date the original sentence became final, not the date of the new crime's consummation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAIB ABDELHAK nato il 12/06/1983 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. esaminato il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo proposto, per violazione di legge e vizio di motivazione, è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della pena sospesa concesso a Chaib con sentenza della Corte di appello Bologna in data 23 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 25 giugno 2017, in presenza di tutti i requisiti richiesti, per la revoca di diritto del beneficio, dalla norma di cui all'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen. E' incontestato che è sopravvenuta, in data 17 novembre 2018, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna alla pena di anni mesi 10 di reclusione, e quindi superiore, tenuto conto della pena già sospesa, al limite biennale di cui all'art. 163 cod. pen., per delitto commesso in data 28 aprile 2017, e quindi anteriormente alla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio.
Con particolare riguardo al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: Loiero Rv. 265724) ha precisato che va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece ritenuto dal primo giudice. Non trova applicazione il principio enunciato da Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01 che disciplina la diversa ipotesi della revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 di