Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8822/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. The lower court correctly noted that the four-month gap between crimes and their differing contexts (goliardic versus familial) logically preclude the continuity of crimes under Article 81 of the Penal Code. The court rejected the appellant's abstract criticisms, affirming that the temporal distance serves as valid probative evidence against a unified criminal intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires a unified criminal intent, which is logically negated by significant temporal gaps and distinct contextual circumstances between offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes criminal intent temporal gap inadmissible appeal Art. 81 Penal Code reiterazione di reati penali reato continuato doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMPI SALVATORE FILIPPO nato a SCILLA il 27/10/1998 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. esaminato il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (quattro mesi), ma il diverso "contesto ideativo" i cui sono stati commessi (goliardico il primo, familiare il secondo) e l'assenza di circostanze, positivamente accertate in sede di cognizione, da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicem