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Ordinanza — n. 8820/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming execution judge can declare prescription for autonomous crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime under Article 648 of the Penal Code is an autonomous offense and that the execution judge could remedy a failure to declare prescription. The court rejected this, noting that prescription must be declared by the trial judge during the cognizione phase, where the res judicata principle prevents such remedies in execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 157, Art. 648, comma 2, cod. pen.; The execution judge cannot declare prescription for an autonomous crime because the formation of res judicata bars such remedies in the execution phase, which must be addressed during the cognizione phase through appeal.

Parole chiave

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prescription declaration execution judge powers autonomous crime res judicata principle cognizione phase penal code article 648 inadmissible appeal spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 of the Code of Criminal Procedure
Art. 648, second paragraph, of the Penal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRINO ALDO nato a FONDI il 02/11/1961 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge in riferimento agli artt. 157 e 648, secondo comma, cod. pen., propone censure in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Non solo il ricorrente muove dalla premessa erronea che la fattispecie prevista dall'art 648, secondo comma, cod. pen. abbia la natura giuridica di reato autonomo anziché di circostanza attenuante, ma pretende che il giudice dell'esecuzione possa rimediare all'omessa declaratoria di prescrizione da parte del giudice della cognizione, risultato che, invece, può essere ottenuto solo nella fase di cognizione attraverso l'impugnazione ella sentenza, ostandovi in fase esecutiva la formazione del giudicato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.