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Ordinanza — n. 8818/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of final administrative decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of violation of law failed to critically engage with the decisive arguments of the lower court. The appellant did not adequately challenge the finality of administrative orders regarding compensation for unjust detention, which had become irrevocable under the principle of res judicata. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter, comma 2, Ord. pen.; An appeal lacking necessary critical analysis of the decisive arguments supporting a decision is manifestly unfounded and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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violation of law res judicata unjust detention procedural preclusion critical analysis administrative finality Cassation appeal indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-ter, comma 2, Ord. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 35-ter, comma 2, Ord. pen. è manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARO OTELLO nato a CASTELFRANCO VENETO il 25/03/1966 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 35-ter, comma 2, Ord. pen. è manifestamente infondato perché non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Il ricorrente, in particolare, non si è confrontato criticamente con l'argomento decisivo posto a fondamento della decisione, ossia la mancata impugnazione nei termini di legge delle ordinanze ex art. 35-ter, comma 2, Ord, pen. che non avevano liquidato l'indennizzo per i giorni di ingiusta detenzione in disavanzo rispetto a quelli ritenuti rilevanti per la riduzione della pena detentiva Ord. pen. Tali ordinanze sono divenute irrevocabili "rebus sic stantibus", sicché le loro statuizioni non possono essere modificate ostandovi la preclusione del c.d. giudicato esecutivo/ superabile solo con l'allegazione di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 202