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Ordinanza — n. 8816/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of legal interest regarding prison food procurement compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8816/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest in challenging the lower court's order. The appellant sought to overturn a ruling concerning the proper acquisition of food items for his prison cell, yet he had already been transferred to a different facility at the time of filing. The court ruled that no procedural benefit existed because the specific issue of food procurement no longer applied to his current location.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The requirement of legal interest to appeal must exist both when the appeal is filed and when decided, ensuring the appeal effectively impacts the legal situation; an appeal is inadmissible if the subject matter of the challenged decision no longer concerns the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of legal interest procedural standing prison administration food procurement transfer of inmates Cassazione ordinanza costs of proceedings restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Va ricordato che a mente dell'art. 568, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Il ricorso proposto è inammissibile per carenza di interesse. Va ricordato che a mente dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l'interesse ad impugnare deve essere individuato in una prospettiva eminentemente utilitaristica nel senso che deve sussistere, al contempo, una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio che deriva dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, ed una positiva, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto di impugnazione e dunque un beneficio per il ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199;

Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica oggetto di gravame. L'odierno ricorrente non ha siffatto interesse posto che l'ordinanza impugnata ha ad oggetto la corretta ottemperanza di un provvedimento strettamente attinente alle modalità di acquisto di generi alimentari dei beni presso la Casa circondariale di Novara e che lo stesso all'epoca di presentazione del ricorso in esame era stato trasferito in un'altra struttura penitenziaria (Milano - Opera).

Per questi motivi, il ricorso proposto da Alessio Attanasio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembr