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Ordinanza — n. 8813/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of alternative detention due to lack of trust in prisoner's conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Volpicelli's appeal inadmissible regarding the revocation of his alternative detention. The prisoner had absented himself from custody without plausible explanations, which the supervision court deemed indicative of untrustworthiness. The Court rejected the argument that the conduct was not grave, noting that the supervision judge properly exercised discretion based on the lack of reliable behavior.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.p.; Art. 176 c.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to review the discretionary assessment of a prisoner's reliability when the supervision court has duly justified the revocation of alternative detention based on arbitrary absences without plausible explanations.

Parole chiave

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alternative detention revocation prisoner reliability assessment supervision court discretion arbitrary absence from custody inadmissible appeal provvedimento semplice e adeguato misura sostitutiva della detenzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.p.
Art. 176 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPICELLI LUIGI nato a NAPOLI il 02/04/1984 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. ritenuto che l'unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta di revocare la misura alternativa in corso di esecuzione, ancora al dato pacifico ed incontestato dell'intervenuta violazione delle prescrizioni.

Aderendo alla valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza in via provvisoria, ha osservato, con argomenti non illogici, come il comportamento del condannato, allontanatosi arbitrariamente dal luogo di detenzione senza fornire spiegazioni plausibili, fosse ostativo, in quanto sintomatico di inaffidabilità, anche all'accoglimento dell'istanza di misura alternativa alla detenzione, meno afflittiva, avanzata dalla difesa. Il ricorrente nulla di concetto oppone limitandosi a ribadire il carattere non grave della condotta alla stregua del comportamento complessivo tenuto in corso di espiazione della misura.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre