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Ordinanza — n. 8811/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parole order citing discretionary judicial review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's parole decision violated the law. The appellant argued for a transfer of custody, but the court found the original order correctly weighed negative factors like the severity of the crime and outstanding violations. The court ruled that the lower tribunal properly exercised its discretionary power without requiring specific evidentiary errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against parole orders are inadmissible if they merely request alternative interpretations of evidence or challenge the exercise of judicial discretion without demonstrating specific legal violations or motivational defects.

Parole chiave

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parole order appeal judicial discretion inadmissible appeal probation transfer Cassazione Rome procedura di ricusazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURIA TONINO nato a VEGLIE il 21/01/1968 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata / hi,okicéle (K/IDfri pAg 1,104142«;

1. ritenuto che l'unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta.

L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza di affidamento in prova valorizzando in sede di giudizio prognostico sull'adeguatezza della misura elementi sintomatici negativi (gravità del reato in esecuzione, rilevante capacità a delinquere del condannato desunta non solo dai plurimi precedenti penali ma soprattutto dai carichi pendenti per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna, mancanza di un lavoro stabile, assenza di risorse socio-affettive) così preganti da rendere recessivi quelli di segno contrario, pedissequamente ribaditi nel ricorso 2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2