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Ordinanza — n. 8810/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding discretionary sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court violated the law by denying probation. The appellant argued the decision lacked proper reasoning, but the court found the criticisms based on an alternative reading of evidence rather than specific procedural flaws. The court emphasized that the lower tribunal correctly exercised its discretion by weighing the severity of the crime and the defendant's criminal history against the alleged lack of work activity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against discretionary sentencing decisions are inadmissible if they merely propose alternative interpretations of evidence without identifying specific legal vices or manifestly unfounded grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Discretionary Sentencing Probation Denial Legality Review assistenza riabilitativa importanza del successo d'integrazione ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI FRANCESCO nato a BRINDISI il 15/09/1972 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. ritenuto che l'unico motivo, che denuncia con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti, inerenti all'adeguatezza delle misure alternative alla detenzione, riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale senza attribuire decisiva rilevanza all'assenza di attività lavorativa e, in ogni caso, dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta (gravità ed epoca recente del reato in esecuzione, rilevante capacità a delinquere del condannato desunta non solo dai plurimi precedenti penali ma anche dai carichi pendenti per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna) così preganti da prevalere su quelle contrarie pedissequamente ribadite nel ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2