Italian court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific procedural grounds and reproducing already reviewed errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pablito Caldaras inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly motivate his liability for fraud, but the court found this argument merely sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review. Consequently, the court ruled that the appeal reproduced errors already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific procedural violations, as such arguments are reserved for the trial court's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS PABLITO, nato a Nogara il 11/06/1976 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 03/03/2022, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 05/07/2021 del Tribunale di Brescia di condanna di Pablito Caldaras alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ric:orrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione della propria responsabilità - oltre a essere volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, è anche meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437), dal giudice del merito (si vedano, in particolare, le pagine da 6 a 8 della sentenza impugnata sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali confermative del riconoscimento fotografico, riscontrate anche dalla titolarità della carta postepay e dell'utenza telefonica in capo all'imputato);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così