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Ordinanza — n. 8697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELLI LORENZO, nato a Pistoia il 13/09/1992 FOGLIENI SHANA, nata a Calcinate il 13/09/1998 avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 17/11/2021, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 11/12/2019 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, emessa in esito a giudizio abbreviato di condanna di Lorenzo Gabrielli e di Shana Foglieni alla pena, rispettivamente, di un anno di reclusione ed C 600,00 di multa (il Gabrielli) e di otto mesi di reclusione ed C 400,00 di multa (la Foglieni), per i reati, commessi in concorso tra loro, di ricettazione di una carta di credito (artt. 61, n. 2, 110 e 648 cod. pen.) e di indebito utilizzo continuato della stessa carta (artt. 81, secondo comma, 110 e 493-ter cod. pen.).

Parole chiave

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censura formulata in modo carente cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELLI LORENZO, nato a Pistoia il 13/09/1992 FOGLIENI SHANA, nata a Calcinate il 13/09/1998 avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 17/11/2021, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 11/12/2019 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, emessa in esito a giudizio abbreviato di condanna di Lorenzo Gabrielli e di Shana Foglieni alla pena, rispettivamente, di un anno di reclusione ed C 600,00 di multa (il Gabrielli) e di otto mesi di reclusione ed C 400,00 di multa (la Foglieni), per i reati, commessi in concorso tra loro, di ricettazione di una carta di credito (artt. 61, n. 2, 110 e 648 cod. pen.) e di indebito utilizzo continuato della stessa carta (artt. 81, secondo comma, 110 e 493-ter cod. pen.).

Considerato che i ricorsi presentati, mediante un unico atto, dall'avv. Giancarlo Tunno, difensore di entrambi gli imputati - con i quali i ricorrenti lamentano, con il primo motivo, relativo al solo imputato Gabrielli, l'«erronea applicazione della recidiva ed inidoneità della motivazione» e, con il secondo motivo, relativo a entrambi gli imputati, l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena - sono privi di specificità e comunque, manifestamente infondati in quanto la Corte d'appello di Bologna ha, con corretti argomenti logico-giuridici, congruamente disatteso le relative doglianze difensive (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata: sull'idoneità delle nuove condotte criminose in contestazione a rivelare la maggiore pericolosità sociale del Gabrielli; sulla congruità della pena, irrogata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della gravità dei fatti e della personalità degli imputati, risultati proclivi a commettere reati contro il patrimonio);

Ritenuto che gli altri ricorsi presentati, mediante un unico atto, dall'avv. Franco Ferrini, difensore di entrambi gli imputati, con i quali i ricorrenti lamentano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, sotto il profilo del difetto del delitto presupposto di furto e della commissione anche da parte del Gabrielli, non sono consentiti in sede di legittimità perché, quanto al primo profilo, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) e, con riguardo alla responsabilità del Gabrielli, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la c:omplessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata sulla prova logico-indiziaria del contributo concorsuale del coimputato Gabrielli);

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa