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Ordinanza — n. 8694/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8694/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8694/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VISIGALLI ALEX, nato a La Spezia il 03/12/1988 MUSETTI DANIELA, nata a Sarzana il 31/05/1991 avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8694/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitatìvamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita accuse di truffa condanna al pagamento pecuniario appropriazione indebita di beni demaniali credito contestato accollo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VISIGALLI ALEX, nato a La Spezia il 03/12/1988 MUSETTI DANIELA, nata a Sarzana il 31/05/1991 avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 16/03/2022, la Corte d'appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del 19/12/2017 del Tribunale di La Spezia, confermava la condanna di Alex Visigalli e di Daniela Musetti per il reato, commesso in concorso tra loro, di appropriazione indebita. Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati, in punto sia di affermazione di responsabilità, sia di trattamento sanzionatorio sia, infine, di condanna al pagamento di una provvisionale, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., in quanto essi prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorsi stessi e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, sicché, pertanto, essi non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare adeguatamente il proprio sindacato;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitatìvamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis