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Ordinanza — n. 8693/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8693/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAHI YASSINE, nato in Marocco il 17/05/1994 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 10/12/2021, la Corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del 30/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, confermava la condanna di Yassine Kahi per i reati di tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesione personale aggravata in concorso, reati commessi ai danni di Erik Andys Sotomayor Aranda. Considerato che l'unico motivo del ricorso, a firma dell'avv. Simone Balzani - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché, secondo il consolidai:o indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 10 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bologna ha fatto riferimento alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, comprovata anche dai suoi numerosi precedenti penali);

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 8693/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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difetto formale di procedura allegazioni insufficientemente motivate procedimento in contumacia accollo delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Simone Balzani - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAHI YASSINE, nato in Marocco il 17/05/1994 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 10/12/2021, la Corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del 30/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, confermava la condanna di Yassine Kahi per i reati di tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesione personale aggravata in concorso, reati commessi ai danni di Erik Andys Sotomayor Aranda. Considerato che l'unico motivo del ricorso, a firma dell'avv. Simone Balzani - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché, secondo il consolidai:o indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 10 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bologna ha fatto riferimento alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, comprovata anche dai suoi numerosi precedenti penali);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d