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Ordinanza — n. 8691/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's finding of liability for credit card misuse and the denial of general mitigating circumstances without providing a precise critique of the factual and legal reasoning. The court ruled that the arguments merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the trial judge, warranting rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific and critical arguments against the lower court's reasoning; generic complaints or mere repetition of previously dismissed points render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 581 procedure general mitigating circumstances credit card misuse moral complicity Cassation rejection abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e all'art.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
75, c:omma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LEWIS, nato a Modena il 11/10/1981 avverso la sentenza del 14/09/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 14/09/2021, la Corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando, in punto di pena, la sentenza del 05/03/201:3 del Tribunale di Bologna, confermava la condanna di Lewis Debarre per i reati di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e all'art. 75, c:omma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento e al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni che difettano di una critica puntuale al provvedimento impugnato, sicché lo stesso, non prendendo in considerazione, in particolare, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito (si vedano, in particolare: quanto alla responsabilità, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla prova logico-indiziaria di colpevolezza per tutti gli indebiti utilizzi delle carte bancomat, anche nella forma di concorso morale per i prelievi cosiddetti "intermedi", alla luce dei riconoscimenti da parte dei testimoni Miriana Helml e ispettore Gianpietro Marrobbio, della disponibilità dell'autovettura utilizzata e della progressività temporale dei prelievi; quanto alle circostanze attenuanti generiche, la pag. 6 della sentenza iimpugnata, sulla rilevante capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali, sull'avvenuta considerazione della relazione della USL di Ravenna e sull'assenza di elementi idonei al riconoscimento delle richieste attenuanti);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme