Italian appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court ignored specific arguments regarding liability, the qualification of the offense under Article 712 of the Penal Code, and sentencing factors like mitigation and recidivism. The court rejected these claims because the appeal contained only generic deductions without pinpointing exactly which issues the lower court allegedly failed to address.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 712 c.p.; Art. 712 c.p.; Art. 712 c.p.; Art. 712 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific identification of the grounds of attack, rendering it impossible for the reviewing court to exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SERGO, nato a Castelfranco Emilia il 17/05/1981 avverso la sentenza del 28/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28/03/2022, la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 27/01/2020 del Tribunale di Rovigo di condanna di Sergo Ahmetovic alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata «perché non si confronta con le argomentazioni esposte nell'atto d'appello riguardanti i capi suesposti» (cioè quelli relativi: alla responsabilità; alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.712 cod. pen.; all'omessa concessione dell'attenuante di cui al secondo comma - ora quarto comma - cod. pen.; alla mancata esclusione della recidiva) è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono non affrontare dalla sentenza impugnata (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02;
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, De Pretis, Rv. 281935; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741), sicché, pertanto, non viene consentito al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci