Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8686/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8686/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA] EMIRJON, nato in Albania il 10/05/1987 avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 09/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 03/02/2021 del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Emirjon Cenaj alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, in concorso con Gjovalin Lazri. Considerato che il primo motivo, in punto di prova della responsabilità penale, è privo di specificità ed è comunque manifestamente infondato in quanto, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena scemata imputabilità condono delle spese procedurali recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa infrazione privilegiata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA] EMIRJON, nato in Albania il 10/05/1987 avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 09/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 03/02/2021 del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Emirjon Cenaj alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, in concorso con Gjovalin Lazri. Considerato che il primo motivo, in punto di prova della responsabilità penale, è privo di specificità ed è comunque manifestamente infondato in quanto, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174) ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237); ma, nel caso di specie, i dubbi genericamente prospettati non fanno riferimento a elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati probatori acquisiti al processo, né fanno emergere criticità motivazionali della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della stessa, dove la Corte d'appello di Torino ha ampiamente motivato, con un'argomentazione non manifestamente illogica, in ordine alle prova della colpevolezza del ricorrente);

Ritenuto che anche l'ulteriore censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è anche riferita alla capacità a delinquere del reo desunta dalla condotta susseguente al reato ex art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen.);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle