Ordinanza — n. 8683/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUí GIANFRANCO, nato a Torino il 27/11/1972 avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; letta l'arringa e conclusioni scritte dell'avv. MARCO GUERRINO LATELLA, difensore di D'Aguì Gianfranco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8683/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936) e il rigetto dell'istanza di rinnovazione di una perizia in appello si sottrae al sindacato di legittimità qualora, trattandosi di un giudizio di fatto, sia logicamente e congruamente motivato (Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 e Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996-02), come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata sulla solidità del compendio probatorio già acquisito); Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. «456» cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUí GIANFRANCO, nato a Torino il 27/11/1972 avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; letta l'arringa e conclusioni scritte dell'avv. MARCO GUERRINO LATELLA, difensore di D'Aguì Gianfranco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22/04/2022, la Corte d'appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del 08/07/2021 del Tribunale di Torino, nei confronti di Gianfranco D'Aguì, ha dichiarato non doversi procedere con riguardo alle condotte commesse sino al 14 maggio 2014 per intervenuta prescrizione e, nel rideterminare, per l'effetto la pena, ha confermato la condanna dello stesso D'Aguì per le successive contestate condotte di appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen.). Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi, in primo grado, dell'art. 507 cod. proc. pen. e, nell'atto di appello, dell'art. 603 dello stesso codice, non è consentito alla luce consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. og, cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro" (Sez.
U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936) e il rigetto dell'istanza di rinnovazione di una perizia in appello si sottrae al sindacato di legittimità qualora, trattandosi di un giudizio di fatto, sia logicamente e congruamente motivato (Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 e Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996-02), come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata sulla solidità del compendio probatorio già acquisito); Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. «456» cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez.
U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 e Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, Rv. 282381), ha ampiamento motivato sul punto (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata sul rigetto dell'eccezione di nullità in ragione dei poteri di cognizione nel merito del giudice dell'appello); Osservato che l'ultima censura, in punto di responsabilità per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarlo in fatto e/o in diritto, il complesso delle argomentazioni in virtù delle quali i relativi motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda la pag. 8 della sentenza impugnata sulle consapevoli disposizioni economiche, per ragioni estranee al mandato, a favore di soggetti che non avevano alcun titolo per poterle ottenere e sulla diretta utilità personalmente ricavata dalla commissione di tali condotte);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa