Cassation court dismisses appeals against settlement sentencing for rejecting waived mitigation and non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Christian Esposto and Sara Negro inadmissible regarding their criminal convictions. The appellants challenged the sentencing agreement reached under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, arguing for specific mitigating factors and non-punishment causes. The court ruled that since these grounds were explicitly waived during the settlement process, any subsequent complaints regarding them are legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentencing are admissible only for defects in the parties' will, prosecutor's consent, or the judgment's content, but are inadmissible for waived grounds or non-punishment causes not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSTO CHRISTIAN, nato a San Giovanni Rotondo il 05/07/1982 NEGRO SARA, nata a Fossano il 19/12/1984 avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17/03/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 07/06/2019 del Tribunale di Cuneo, a seguito dell'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava le condanne di Christian Esposto e di Sara Negro per i reati di ricettazione di assegni (entrambi gli imputati in concorso tra loro; capo A dell'imputazione) e di truffa (il solo Esposto; capo D1 dell'imputazione), rideterminando, per l'effetto, le relative pene; Osservato che, come chiarito dalla Corte di cassazione, in1:ema di concordato in appello (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello,, Rv. 276102), è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato Esposto, del tutto generico in punto di trattamento circostanziale (con riguardo, in particolare, all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.), non è consentito in quanto è inerente a questioni che, in sede di concordato sulla dosimetria della pena, sono state oggetto di rinuncia; Ritenuto che anche la doglianza dell'impugnazione presentata dal difensore dell'imputata Negro, con la quale si censura - peraltro, anche in questo caso, in modo generico - l'omesso riconoscimento delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non è consentita perché è relativa ai motivi rinunciati;
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme