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Ordinanza — n. 8679/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8679/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8679/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDOLA SALVATORE, nato a Napoli il 04/08/1957 avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 21/06/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 11/09/2020 del Tribunale di Vercelli di condanna di Salvatore Rendola alla pena ritenuta di giustizia per tre reati di truffa, uno dei quali in concorso. Ritenuto che le doglianze difensive, in punto di prova dell'elemento soggettivo dei reati e di trattamento sanzionatorio e circostanziale (diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità), non sono consentite in sede di legittimità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarlo in fatto e/o in diritto, il complesso delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla prova del dolo desunta dalla mancata indicazione del terzo committente, dalla indisponibilità degli alloggi offerti in locazione e dall'irreperibilità successiva al pagamento; sul valore non irrisorio delle somme versate dalle persone offese; sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata riduzione della sanzione inflitta, individuata in misura prossima al minimo edittale e con l'irrogazione di modesti aumenti per la continuazione, in ragione del precedente penale specifico e della modalità delle condotte);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8679/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale truffa in materia di credito dolo determinante inadempimento reiterato allegazioni inverosimili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDOLA SALVATORE, nato a Napoli il 04/08/1957 avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 21/06/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 11/09/2020 del Tribunale di Vercelli di condanna di Salvatore Rendola alla pena ritenuta di giustizia per tre reati di truffa, uno dei quali in concorso. Ritenuto che le doglianze difensive, in punto di prova dell'elemento soggettivo dei reati e di trattamento sanzionatorio e circostanziale (diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità), non sono consentite in sede di legittimità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarlo in fatto e/o in diritto, il complesso delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla prova del dolo desunta dalla mancata indicazione del terzo committente, dalla indisponibilità degli alloggi offerti in locazione e dall'irreperibilità successiva al pagamento; sul valore non irrisorio delle somme versate dalle persone offese; sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata riduzione della sanzione inflitta, individuata in misura prossima al minimo edittale e con l'irrogazione di modesti aumenti per la continuazione, in ragione del precedente penale specifico e della modalità delle condotte);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.