Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specific grounds under procedural code articles 581 and 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mate Dumitru's appeal against the second-instance conviction for money laundering inadmissible. The appellant argued violations of procedural articles 129 and 581 but failed to provide specific grounds or reference the contested reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was devoid of the required specificity to allow judicial review, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic allegations without specific legal grounds or references to the contested reasoning of the judgment under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATE DUMITRU, nato in Romania il 09/12/1989 avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 01/07/2021 del Tribunale di Torino di condanna di Dumitru Mate alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione in concorso di un'autovettura. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti le doglianze e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, sicché, pertanto, non viene consentito al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso