Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8677/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8677/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORALLO CAMILLO, nato a Napoli il 21/10/1952 avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 16/05/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 23/12/2020 del Tribunale di Cassino di condanna di Camillo Corallo per i reati di ricettazione in concorso, possesso di segni distintivi contraffatti in concorso e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di determinazione della pena, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti la doglianza e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, sicché, pertanto, pertanto, esso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare adeguatamente il proprio sindacato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato altri capi d'accusa prova del dolo condotta colpevole prove acquisite illegalmente reati di corruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORALLO CAMILLO, nato a Napoli il 21/10/1952 avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 16/05/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 23/12/2020 del Tribunale di Cassino di condanna di Camillo Corallo per i reati di ricettazione in concorso, possesso di segni distintivi contraffatti in concorso e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di determinazione della pena, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, sono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti la doglianza e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, sicché, pertanto, pertanto, esso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare adeguatamente il proprio sindacato;

Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis