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Ordinanza — n. 8674/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8674/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMELLI OSCAR, nato a Brescia il 07/01/1972 avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 29/03/2022, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Brescia di condanna di Oscar Bonomelli per più reati di furto pluriaggravato in concorso di autovetture (capi 1, 2, 3, 12, 19, 20 e 21 dell'imputazione), ricettazione di autovetture o di parti esse (capi 13 e 24 dell'imputazione) e riciclaggio di un'autovettura (capo 14 dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento oggettivo dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i denunciati vizi motivazionali sono smentiti dall'ampia argomentazione dello stesso, connotata da lineare e coerente logicità e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pag. :18 della senten2:a impugnata con riguardo alla solidità del quadro probatorio e all'inidoneità del curriculum criminale dell'imputato in atti a provare il concorso nei delitti presupposti);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8674/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

Parole chiave

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altri reati confisca del veicolo a motore spese del veicolo a motore sorpasso non consentito concorso proprio reati economici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMELLI OSCAR, nato a Brescia il 07/01/1972 avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 29/03/2022, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Brescia di condanna di Oscar Bonomelli per più reati di furto pluriaggravato in concorso di autovetture (capi 1, 2, 3, 12, 19, 20 e 21 dell'imputazione), ricettazione di autovetture o di parti esse (capi 13 e 24 dell'imputazione) e riciclaggio di un'autovettura (capo 14 dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento oggettivo dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i denunciati vizi motivazionali sono smentiti dall'ampia argomentazione dello stesso, connotata da lineare e coerente logicità e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pag. :18 della senten2:a impugnata con riguardo alla solidità del quadro probatorio e all'inidoneità del curriculum criminale dell'imputato in atti a provare il concorso nei delitti presupposti);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec