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Ordinanza — n. 8672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASSINA WANDA MARIA, nata a Milano il 12/03/1953 avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; lette le conclusioni delle parti civili Cominotti Lidia e Cominotti Dario; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO,

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto infine che, in conformità al principio recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), non è dovuta la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili in quanto esse non hanno fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si sono limitate a chiedere la conferma della sentenza impugnata, compresa la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di ricorso proposti dall'imputato.

Parole chiave

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procedure di ricorso condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio restituzione in pristino ammende per infrazione procedurale revisione delle prestazioni d'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASSINA WANDA MARIA, nata a Milano il 12/03/1953 avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; lette le conclusioni delle parti civili Cominotti Lidia e Cominotti Dario; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 17/03/2022, la Corte d'appello di Milano, parzialmente riformando, in punto di pena, la sentenza del 09/12/2019 del Tribunale di Milano nei confronti di Wanda Maria Fassina, ha confermato la condanna di questa per il reato tentata estorsione continuata in concorso di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 56 e 629, primo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della responsabilità penale, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, ciò che è estraneo al sindacato proprio del presente giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e non individua specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;

Ritenuto infine che, in conformità al principio recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino), non è dovuta la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili in quanto esse non hanno fornito alcun utile contributo alla decisione, giacché si sono limitate a chiedere la conferma della sentenza impugnata, compresa la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di ricorso proposti dall'imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.