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Ordinanza — n. 8638/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALQI FATJON nato il 17/06/1994 avverso la sentenza del 17/03/2022 del TRIBUNALE di GENOVAciatoa-~49a-alla-parti;... udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Malqi Fatjon, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 624 bis, 625, n. 2 (capo F) e 56, 624 bis, 625 n. 2, cod. pen. (capo G).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Malqi Fatjon, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 624 bis, 625, n. 2 (capo F) e 56, 624 bis, 625 n. 2, cod. pen. (capo G).

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale ritiro della querela penale motivo insorto dopo la fuga remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Malqi Fatjon, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., la pena com- plessiva di anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 624 bis, 625, n.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente, peraltro, contesta l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALQI FATJON nato il 17/06/1994 avverso la sentenza del 17/03/2022 del TRIBUNALE di GENOVAciatoa-~49a-alla-parti;... udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Malqi Fatjon, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 624 bis, 625, n. 2 (capo F) e 56, 624 bis, 625 n. 2, cod. pen. (capo G).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'assenza di motivazione in relazione all'entità della pena in- flitta.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi diversi da quelli indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Il ricorrente, peraltro, contesta l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la pena sia stata ovviamente concordata tra lui e la Procura. Tale doglianza, tuttavia, come si è sopra esposto, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 no