Italian Court dismisses appeal regarding sentencing agreement waiver of non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived the right to raise non-punishment grounds during the sentencing agreement phase. The appellant argued for a review of these grounds despite having accepted the penalty terms in the second instance. The court ruled that the statutory power granted to parties in sentencing agreements creates preclusive effects that bar subsequent litigation on such issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The waiver of grounds for non-punishment made in a sentencing agreement renders any subsequent appeal regarding such grounds inadmissible, establishing preclusive effects on the entire proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALA] ANTON nato il 05/03/1989 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdate-~iter-erite-grierti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro millecento di multa nei confronti di Palaj Anton in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. ed altro.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.
3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 novembre