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Ordinanza — n. 8635/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for raising new grounds not previously argued in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by De Falco Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in finding his responsibility due to lack of victim recognition and failed to specify aggravating circumstances. The court rejected these claims because they did not constitute valid grounds of complaint under the law, as the lower court had already addressed all relevant evidence and reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise issues not previously raised as grounds of complaint in the lower court judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of complaint Court of Cassation procedural defect court costs and fine allegazioni fattuali non credibili testimonianze contraddittorie risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, lebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/02/1969 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13 settembre 2021, ha ridotto ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro milleduecento di multa la pena inflitta nei confronti di De Falco Raffaele in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, commi primo e terzo, 61, nn.

5) e 7), e 625, n. 4, cod. pen..

2. Il De Falco, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 624 bis, 61, n. 5, cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e travisamento del fatto - reato contestato. Si osserva che la Corte di appello ha erroneamente affermato la responsabilità dell'imputato, non avendo valutato il mancato riconoscimento del De Falco da parte della persona offesa (nonostante la descrizione precisa e puntuale dei due soggetti riportata in denuncia) e la mancanza di riscontri oggettivi (quali, ad esempio, rilievi o ritrovamenti papillari sulla libreria situata nel salotto o all'interno della medesima abitazione). 2.2.

Vizio di motivazione in ordine all'art. 61, n. 5, cod. pen.. Si deduce l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., non essendo stata specificata la natura delle asserite ridotte capacità di difesa della persona offesa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che l'organo giudicante si è limitato ad un mero rinvio agli elementi esposti dal giudice di primo grado, senza articolare un apparato argomentativo auto- nomo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha riportato, con motiva- zione congrua ed adeguata, i seguenti plurimi elementi probatori posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato:

a) l'analitica descrizione da parte dell'anziana persona offesa del furto commesso nella propria abitazione;

b) le dichia- razioni rese da Mezzullo Cleofe e da De Pascale Antonietta, abitanti del vicino Comune di Castello Matese, imbattutesi lo stesso giorno nei due malviventi, autori di un ten- tativo di furto attuato mediante le medesime modalità ai danni di una di loro;

c) il riconoscimento fotografico effettuato dalle due vicine;

d) il dato - emerso dall'analisi dei tabulati telefonici - dell'aggancio dell'utenza del De Falco alla cella telefonica che copriva il luogo in cui era avvenuto il furto. Il ricorrente non si confronta integralmente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi a rimarcare la mancanza di un riconoscimento foto- grafico da parte della vittima del reato, aspetto logicamente considerato ininfluente dalla Corte partenopea alla luce dei plurimi elementi probatori sopra riportati.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello, la difesa non sottoponeva all'attenzione dell'organo giudicante il tema della configu- rabilità della circostanza aggravante della minorata difesa prospettato col ricorso in Cassazione. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni riportate dal Tribu- nale sulla configurabilità della circostanza aggravante e richiamate, sia pur sintetica- mente, nella sentenza impugnata.

3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, lebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi valutabili a favore del De Falco, del disvalore della condotta e del negativo comportamento processuale desumibile dalla formulazione di dichiarazioni fuorvianti. Il ricorrente contesta genericamente le valutazioni negative operate dalla Corte di merito e non indica neanche elementi a sé favorevoli idonei a disarticolare il per- corso logico seguito nella sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass