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Ordinanza — n. 8634/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal settlement agreement bars cassation appeal on sentencing calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to the sentence in the second instance. The appellant argued that errors in the intermediate sentencing calculations constituted a valid ground for cassation review. The court ruled that such agreements are binding and preclude unilateral challenges to the agreed-upon penalty, limiting review only to legality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 1 comma 56 legge 23 giugno 2017 n. 103: An agreement on the penalty reached in the second instance binds the parties and precludes a cassation appeal regarding the calculation of the sentence, limiting judicial review solely to the congruity and legality of the final agreed measure.

Parole chiave

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sentencing agreement second instance settlement cassation inadmissibility penalty calculation error procedural preclusion aggravamento della pena modifica della sentenza maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Napoli ha applicato nei confronti dì Villani Gianluca, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 1 comma 56 legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Napoli ha applicato nei confronti dì Villani Gianluca, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno
pen., peraltro, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giu- dice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI GIANLUCA nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/07/1989 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdrat-eret~-filfe-frevk-it udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Napoli ha applicato nei confronti dì Villani Gianluca, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentosessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen..

2. Il Villani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione in merito ai passaggi motivazionali del calcolo di pena.

3. In ordine all'unico motivo di impugnazione va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;

Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Con riferimento al tema specifico del trattamento sanzionatorio, in tema di "pat- teggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale li- beramente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., peraltro, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giu- dice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impu- gnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila cia- scuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 n