Ordinanza — n. 8632/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 14 febbraio 2020, ha escluso le circo- stanze aggravanti previste dall'art. 625, nn. 4 e 7, cod. pen., ha concesso le circo- stanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., e ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti di Guarnieri Gaetano e di Guarnieri Fabrizio alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa ciascuno, in relazione al reato ex art. 624 bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 8632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARNIERI GAETANO nato a LANCIANO il 03/11/1982 GUARNIERI FABRIZIO nato a LANCIANO il 11/08/1986 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 14 febbraio 2020, ha escluso le circo- stanze aggravanti previste dall'art. 625, nn. 4 e 7, cod. pen., ha concesso le circo- stanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., e ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti di Guarnieri Gaetano e di Guarnieri Fabrizio alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa ciascuno, in relazione al reato ex art. 624 bis cod. pen..
2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello ha dato conto adeguata- mente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezza- mento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Le deduzioni e le doglianze espresse dai ricorrenti, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di nessuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che il teste di P.G. Carosella conosceva entrambi gli imputati per ragioni di ufficio e che dalle immagini delle telecamere li aveva notati entrare e successiva- mente uscire dal bar subito prima del furto ai danni del furgone del Di Biase e poi, immediatamente dopo il furto, un'auto Opel Agila allontanarsi velocemente dal posto dopo l'esecuzione di un'inversione di marcia. I Guarnieri non si confrontano con la motivazione ampia e congrua sopra esposta, sulla configurabilità del reato contestato a loro carico e sulle fasi della vicenda, com- piutamente rappresentata dalla Corte aquilana, che ha logicamente escluso il rilievo delle presunte carenze descrittive nelle dichiarazioni dei testi Carosella, Dell'Aversana e Di Biase Flavio.
2. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in