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Ordinanza — n. 8631/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive driver's license suspension duration for minor traffic offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant, Antiga Nicola, challenged a second-instance judgment that reduced his criminal conviction but upheld a nine-month driver's license suspension. He argued the administrative penalty was excessively long compared to the minor nature of the offense. The court rejected this claim, ruling that the lower court's reasoning regarding the severity of injuries and danger posed was legally sound under the relevant code.

Regesto Legislator

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Art. 218, comma 2, C.d.S.; Art. 616 cod. proc. pen.: The duration of an accessory administrative penalty like a license suspension must be proportionate to the harm and danger, and a court's finding of adequacy based on injury severity is sufficient to dismiss an appeal claiming excessive length.

Parole chiave

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driver license suspension accessory administrative penalty proportionality principle criminal conviction reduction procedural inadmissibility sanzione per violazione stradale revoca della licenza condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 218, comma 2, C.d.S.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 590 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTIGA NICOLA nato a GEMONA DEL FRIULI il 05/03/1985 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 31 gennaio 2020 ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, e ha con- fermato la condanna nei confronti di Antiga Nicola alla pena di mesi quattro di reclu- sione con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi nove, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen..

2. L'Antiga, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata alla gravità della condotta crimi- nosa e all'entità delle lesioni provocate ("trauma distorsivo del rachide cervico lom- bare, frattura della limitante superiore della vertebra D4 e ferita lacero contusa al capo" giudicate guaribili in giorni superiori a quaranta"). La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pe- ricolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

1. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. cL P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 novembre