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Ordinanza — n. 8629/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding sentencing mitigation arguments lacking specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances was arbitrary, but the court found the appeal arguments vague and lacking specific reference to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds, requiring specific, identifiable censure of the lower court's decision rather than vague assertions.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure sentencing mitigation appellate review standards dipendenza da alcol attenuazione della pena guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Va premesso che il difetto di specificità dei motivi, che consente di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2241 del 08/01/2019, Mesiti
pen., sussiste nel caso di manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chia- ramente identificabile e deve investire tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 2241 del 08/01/2019, Mesiti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDANTE RICCARDO nato a ALBISOLA SUPERIORE il 29/08/1966 avverso l'ordinanza del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo del 6 ottobre 2015, con cui Addante Riccardo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclu- sione per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S..

2. L'Addante, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza, per violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., deducendo che le argomentazioni con cui nell'atto di appello aveva chiesto la concessione delle circo- stanze attenuanti generiche e la fissazione della pena nel minimo edittale non erano generiche. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi generici. Va premesso che il difetto di specificità dei motivi, che consente di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., sussiste nel caso di manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chia- ramente identificabile e deve investire tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 2241 del 08/01/2019, Mesiti, Rv. 275606).

Ciò posto, la Corte di appello ha evidenziato che la concessione delle attenuanti generiche era stata richiesta con l'atto di appello in termini assolutamente vaghi ed ambigui, senza -Zitskun riferimento alle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata e senza neanche confrontarsi con la ratio decidendi di tale decisione, nella parte in cui erano evidenziati i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, e l'irrilevanza del dato della mancata produzione di danni per effetto della condotta criminosa. La Corte di appello, quindi, con motivazione immune da vizi logici, ha sottolineato correttamente la natura estremamente generica dei motivi di appello.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 novembr