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Ordinanza — n. 8628/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence violates sentencing discretion under Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8628/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Saadani Iliass inadmissible regarding his claim of an excessive sentence. The court found the lower court's reasoning sufficient as it considered statutory criteria for sentencing discretion without needing detailed argumentation for a sentence within the statutory range. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that sentencing discretion allows judges to determine penalties intuitively and globally based on statutory criteria, requiring detailed justification only when the sentence exceeds the average or constitutes arbitrary reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion criminal code provisions excessive sentence appeal judicial reasoning standard penal quantification procedura di protezione degli adulti asilo a famiglia siriana istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI ILIASS nato il 16/04/1999 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 16 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Saadani Iliass era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centocinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 5, cod. pen..

2. Il Saadani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata alla luce delle modalità della vicenda criminosa indicative di preparazione e di discreta organizzazione, della natura, del numero e del valore complessivo dei capi di abbigliamento sottratti, della condotta successiva al fatto e dei precedenti penali.

La difesa evidenzia il positivo comportamento processuale e la giovane età dell'imputato, fattori logicamente ritenuti irrilevanti dalla Corte territoriale, che ha fornito sul punto un ampio ed articolato apparato argomentativo.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 9