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Ordinanza — n. 8627/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft convictions, rejecting necessity defense for poverty and upholding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by the Halilovic sisters inadmissible, upholding the lower court's reduction of sentences for theft and illegal occupation. The appellants argued that their poverty justified the acts as necessity, but the court ruled that social assistance availability negates this defense. Consequently, the court affirmed the judges' discretionary sentencing power and ordered the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 54 c.p.; Art. 625 c.p.: The defense of necessity requires an imminent grave danger to a person that cannot be avoided otherwise, excluding mere economic hardship where social services exist; sentencing discretion remains broad when the penalty is near the statutory minimum.

Parole chiave

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state of necessity defense illegal occupation of property theft of goods judicial sentencing discretion economic hardship justification asserzione difendibile legittimazione a contestare licenza probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 54 c.p.
Art. 625 c.p.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 7 gennaio 2019, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache
Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye
Sez. 2, n. 26225 del 15 settembre 2020, Cassata
Sez. 2, n. 28067 del 26/3/2015, Antonuccio
26225 del 15 settembre 2020, Cassata, non massimata; Sez. 2, n. 28067 del 26/3/2015, Antonuccio, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC VALENTINA nato a TORINO il 05/12/1981 HALILOVIC ROBINA nato a TORINO il 03/08/1981 HALILOVIC SANIJA nato a ROMA il 22/06/1987 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 7 gennaio 2019, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. e ha rideterminato in mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro centosessanta di multa ciascuna la pena inflitta nei confronti di Halilovic Valentina, Halilovic Robina e Halilovic Sanija, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen. (capi 1, 2 e 3).

2. Le Halilovic, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento della causa di giustificazione dello stato di necessità. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati. In ordine al primo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).

In proposito, va rilevato altresì che l'illecita occupazione di un immobile è scrimi- nata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica perma- nente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esi- genze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, n. 26225 del 15 settembre 2020, Cassata, non massimata; Sez. 2, n. 28067 del 26/3/2015, Antonuccio, Rv. 264560). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto le ricorrenti non deducono l'esistenza di un proprio stato di indigenza, che avrebbero potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza sociale.

Per tale ragione la deduzione difensiva, secondo cui le merci sottratte, per loro na- tura, sarebbero destinate al soddisfacimento di bisogni primari della persona, è del tutto priva di rilievo.

2. Relativamente alla seconda censura, con cui si contesta l'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il mi- nimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di me- rito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e global- mente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della gravità dei reati e alla personalità delle imputate.

Le ricorrenti evidenziano il dato dell'assoluta modestia del valore delle merci sot- tratte, il quale, tuttavia, è stato adeguatamente vagliato alla luce del contenimento della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale.

3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.