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Ordinanza — n. 8626/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging dismissal grounds not listed in the plea bargain appeal exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground for dismissal not permitted under the specific exceptions for plea bargain appeals. The appellant challenged a first-instance sentence ratifying a plea agreement by claiming the court failed to verify statutory dismissal causes. The court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits such appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification, excluding general violations of law regarding dismissal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against the sentencing judgment are inadmissible if based on the alleged non-existence of statutory dismissal grounds, as the law restricts review to specific enumerated exceptions.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal dismissal grounds Article 448 ratified plea agreement revisione della sentenza penale omicidio colposo tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Colabella John Gilberto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art.
Art. 589 bis cod. pen.
pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Colabella John Gilberto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art.
art. 589 bis cod. pen
pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLABELLO JOHN GILBERTO nato a ROMA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 02/05/2022 del TRIBUNALE di ROMAd'ettran'tgrel+e-Trarttr- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Colabella John Gilberto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 novembre 2