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Ordinanza — n. 8625/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for adding aggravating circumstance without prosecution objection and finding inconsistency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft with an additional aggravating circumstance. The appellant argued that the appellate court improperly added a new aggravating factor without the prosecution's objection and that the judgment's reasoning conflicted with its ruling. The court rejected these claims, noting that the new aggravating circumstance did not prejudice the defendant since the original sentence was already reduced by general mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 586 cod. pen.: The addition of an aggravating circumstance not originally contested by the prosecution does not prejudice the defendant if the final sentence remains consistent with mitigating factors, and the court must ensure the reasoning aligns with the dispositive.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravating circumstance prosecution objection reasoning dispositive theft conviction aggravamento della pena peggioramento del danno alla salute aggravamento della servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 597 cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riqua- lificato il reato da monoaggravato in pluriaggravato nonostante l'omessa impugna- zione della Procura sul punto.
Art. 586 cod. pen.
Violazione dell'art. 586 cod. pen. per la discordanza tra motivazione e di- spositivo alla luce di quanto esposto al punto 2.1..
Art. 625 n. 2 cod. pen.
In particolare, a seguito di nota scritta della Procura, la Corte territoriale ha configurato altresì la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
In particolare, a seguito di nota scritta della Procura, la Corte territoriale ha configurato altresì la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n.
art. 597 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riqua- lificato il reato da monoaggravato in pluriaggravato nonostante l'omessa impugna- zione della Procura sul punto.
art. 586 cod. pen
Violazione dell'art. 586 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE VITTORIO nato a TORINO il 14/11/1989 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Torino del 19 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Stante Vittorio era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen..

2. Lo Stante, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riqua- lificato il reato da monoaggravato in pluriaggravato nonostante l'omessa impugna- zione della Procura sul punto. In particolare, a seguito di nota scritta della Procura, la Corte territoriale ha configurato altresì la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non originariamente contestata nel capo di imputazione. 2.2. Violazione dell'art. 586 cod. pen. per la discordanza tra motivazione e di- spositivo alla luce di quanto esposto al punto 2.1..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto chiaramente connessi tra loro, va rilevato che nel corso del giudizio di primo grado erano stati contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come ac- cadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648).

Peraltro, l'indicazione riportata in sentenza circa la sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 625, n. 2, cod. pen. (oltre a quella oggetto di originaria conte- stazione ex art. 625, n. 7, cod. pen.) non ha comportato jn pregiudizio a danno dell'imputato. La Corte di appello, infatti, ha confermato la pena irrogata dal Tribunale, che era stata determinata in riferimento alla sola aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen., per la quale era stato comunque espresso un giudizio di equivalenza con le ricono- sciute attenuanti generiche.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 n