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Ordinanza — n. 8623/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for theft, citing insufficient alternative explanations for circumstantial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Khalissi Tarik inadmissible regarding both grounds of challenge. The appellant argued for a lack of motivation in finding responsibility and claimed non-punishability due to minor offense status. The court rejected these claims, stating that circumstantial evidence was sufficient when no plausible alternative explanation existed and the statutory minimum penalty precluded the defense of minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Circumstantial evidence establishes guilt only if no plausible alternative explanation invalidates the most probable hypothesis, and non-punishability for minor offenses is precluded when the statutory minimum penalty exceeds five years.

Parole chiave

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circumstantial evidence non-punishability minor offense theft conviction appeal inadmissibility circostanza attenuante infrazione privilegiata scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. per i quali il Khalissi è stato condannato prevedono una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, per cui è preclusa la possibilità di esclu- dere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art.
Art. 131 bis cod. pen.
Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
artt. 624 bis cod. pen
pen., ha ridotto la pena inflitta nei confronti di Khalissi Tarik a mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione ai reati ex artt. 624 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
art. 624 bis cod. pen
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv.
Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, Brancucci
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALISSI TARIK nato a CROTONE il 10/04/1995 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea del 19 giugno 2017, riconosciuta la cir- costanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta nei confronti di Khalissi Tarik a mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione ai reati ex artt. 624 bis cod. pen. (capi A e B).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'espe- rienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plau- sibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosi- mile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva ca- gionato l'incidente, in quanto egli, successivamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo;

Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame la Corte di qt, appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro con-fluenza verso un significato univoco.Secondo la Corte territoriale il Khalissi era stato identificato con certezza, alla luce del riconoscimento operato dal Carabiniere Mazzarella, che spiegava come le immagini ritraessero l'agente anche in volto, per cui non aveva avuto dubbi prima dell'identificazione.

Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di responsabilità del Khalissi. L'im- putato non forniva neanche un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accu- satoria, limitandosi a dedurre che l'identificazione operata dal Mazzarella non dissi- pava i dubbi sul punto. Peraltro, al riguardo, il verbale di deposizione testimoniale non è allegato in violazione del principio di autosufficienza.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. per i quali il Khalissi è stato condannato prevedono una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, per cui è preclusa la possibilità di esclu- dere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così decis