Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8622/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, Ali Ias, personally submitted the petition rather than through a qualified defense attorney. The lower court had convicted the defendant of tax fraud, but the 2017 law now mandates that all appeals to the Cassazione must be signed by lawyers on the special roll. Consequently, the court ruled that the personal filing rendered the appeal procedurally invalid and ordered the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, Cod. proc. pen.; The appeal to the Court of Cassazione must be submitted by a qualified defense attorney and cannot be filed personally by the accused or convicted party.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense attorney requirement Cassazione special roll procedural nullity alibi gravi addebiti penali responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, Cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, Cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI IAS nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOthat-e-431.w.kse-a1le-fra4i4-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 19 novembre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Ali Ias era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 4 e 8-bis, cod. pen.. L'Ali ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, Cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 novembre