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Ordinanza — n. 8620/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming blood alcohol test invalid due to non-compliance with 2005 protocol.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving under the influence. The appellant argued that the blood test results were invalid because the 2005 operational protocol and laboratory guidelines were not strictly followed during the procedure. The court rejected this claim, ruling that the Criminal Code does not mandate these protocols for validity and that the appellant failed to prove the test results were inaccurate or altered.

Regesto Legislator

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Art. 186 c.d.s.; The non-compliance with the 2005 operational protocol and laboratory guidelines does not render forensic blood alcohol test results invalid or cause the nullity of the proceedings.

Parole chiave

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driving under influence blood alcohol test validity operational protocol compliance forensic evidence admissibility criminal procedure nullity delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 5, C.d.S.
Il Biagi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con specifico riferimento al proto- collo operativo alcol del 25 febbraio 2005 per gli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 186, comma 5, C.d.S..
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2323 del 07/11/2017, dep. 2018, Paciello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGI STEFANO nato a CAMAIORE il 14/03/1965 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 gennaio 2020, con cui Biagì Stefano era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda, in rela- zione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c e 2 bis, C.d.S..

2. Il Biagi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con specifico riferimento al proto- collo operativo alcol del 25 febbraio 2005 per gli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 186, comma 5, C.d.S..

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che la difesa rileva l'inuti- lizzabilità dei risultati del prelievo ematico, per non essere stati rispettati i criteri previsti dal protocollo operativo alcol del 25 febbraio 2005 e dalle linee guida per i laboratori di analisi che operano accertamenti di sostanze d'abuso con finalità tossi- cologíco-forensí e medico-legali. La doglianza è manifestamente infondata. L'art. 186 C.d.S. non richiama il pro- tocollo e le linee guida cui ha fatto riferimento la difesa, per cui la sua eventuale inosservanza, non influisce sulla sussistenza del reato e non è causa di nullità o inu- tilizzabilità dei risultati degli accertamenti effettuati (Sez. 4, n. 2323 del 07/11/2017, dep. 2018, Paciello, non massimata).

Né la difesa, che mette in dubbio il risultato delle analisi, ha documentato, in qualunque modo, l'inattendibilità, la non correttezza o l'alterazione degli esiti di tali accertamenti, effettuati nella struttura ospedaliera. I giudici di merito hanno ampia- mente argomentato sul punto, rilevando che le critiche mosse dalla difesa alla meto- dica di prelievo utilizzata in ospedale non erano basate su elementi idonei a far su- scitare perplessità significative sulla validità del loro esito. La Corte territoriale, peraltro, ha osservato che il tasso alcolemico rilevato era ampiamente al di sopra del valore soglia previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., per cui non era assolutamente ipotizzabile un errore così macroscopico dei tecnici di laboratorio dell'ospedale, tale da rilevare per l'esclusione o per la derubri- cazione del reato contestato.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 nov