Italian court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to lack of consideration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances to the defendant. The defendant argued his role was minor and requested reconsideration of the denial, while the court emphasized the gravity of his criminal conduct and prior record. The court ruled that judges need only reference decisive elements when denying mitigation, making the lower court's reasoning sufficient and binding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In denying generic mitigating circumstances, the trial judge need not consider every favorable or unfavorable element but must reference those deemed decisive, rendering the decision on facts unassailable in terms of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR MINAI nato il 05/10/1992 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 13 aprile 2021, esclusa la contestata re- cidiva, ha ridotto ad anni uno di reclusione ed euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di Ciurar Mihai in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen..
2. Il Ciurar, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della marcata scaltrezza e pericolosità dell'azione, posta in essere col chiaro appoggio della com- plice ed approfittando di circostanze di tempo e di luogo utili ad agevolare la riuscita dell'iniziativa criminosa.Il ricorrente evidenzia il minor rilievo del proprio ruolo nell'azione criminosa, in contrasto con la diversa ed esauriente valutazione della vicenda operata dalla Corte messinese.
Peraltro, nel ricorso v'è un continuo richiamo al riconoscimento della re- cidiva, che, al contrario è stata esclusa dalla Corte di merito.
2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma